Polisemia della parola “Festival”…
Appunti per una definizione,
dall’Enciclopedia Treccani al lessico del Ministero della Cultura

 

(bozza di lavoro, aggiornamento al 10 gennaio 2025)

Nell’ambito della ricerca che sviluppa il progetto “Italia dei Festival”, IsICult, da molti anni, ha iniziato a studiare il tema “festival”, sul quale, anche in Italia, si è andata sviluppando una discreta bibliografia, anche se manca ancora “un” ovvero “il” testo di riferimento: in argomento, si rimanda alla specifica sezione di questo sito web, vedi “Note bibliografiche“.

Partiamo dalla definizione che fornisce l’Istituto per l’Enciclopedia Italiana alias “Treccani” nel suo “Dizionario”: voce “Festival” (la consultazione è avvenuta il 10 gennaio 2025) nel “Dizionario” Treccani (ovvero nel “Vocabolario”) https://www.treccani.it/vocabolario/festival/

fèstival (alla fr. festivàl; raro festivale) s. m. [dall’ingl. festival 〈fèstëvël〉, che è dal fr. ant. festival 〈festivàl〉 «festivo», lat. mediev. festivalis]. –1. Festa popolare, spesso all’aperto, con musiche, balli, luminarie. 2. Serie di manifestazioni e spettacoli, musicali, teatrali, cinematografici, per lo più periodici: fdella canzonefdel cinemail fdi Sanremodi Cannes, ecc. Con uso più partic., fscacchistico internazionale, manifestazione agonistica che comprende un distinto torneo di scacchi per ognuna delle varie categorie.

nella “Enciclopedia on line” Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/festival/

festival Festival. Serie di manifestazioni e spettacoli, cinematografici, musicali, teatrali che hanno luogo periodicamente in determinate località, con rappresentazioni di particolare rilievo e con programmi aventi di solito un loro carattere costante.

E, andando per “categorie” (cinema, danza, musica, teatro… nell’ordine di sequenza proposto dalla stessa “Treccani”)

Cinema 

Il f. cinematografico designa genericamente un gruppo di proiezioni di film a corto o a lungo metraggio, scelti nella produzione nazionale o internazionale. Tra i più importanti f. internazionali vi sono: la Mostra internazionale d’arte cinematografica che ha luogo a Venezia dal 1932; il F. internazionale del cinema che si svolge a Cannes dal 1946; il F. internazionale del film di Locarno (1946); il F. del cinema indipendente di Karlovy Vary (fondato nel 1946 a Mariánské Lázně, nella Repubblica Ceca); il Filmfestspiel di Berlino (1951); il Film F. di San Sebastián (1953); la Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro (1965); il Sundance Film Festival del cinema indipendente americano, che si svolge nello Utah (1978). In Italia numerose iniziative si sono intraprese nel tempo per contrastare il progressivo ridursi dei circuiti d’essai, come il Mystfest – F. internazionale del giallo e del mistero di Cattolica (1979), le Giornate del cinema muto di Pordenone (1982), il F. internazionale cinema giovani di Torino (1982), dal 1997 Torino film f., e gli incontri di Bergamo (Bergamo film meeting, 1982).

Danza

Diverse sono le manifestazioni interamente o parzialmente dedicate alla danza. Tra le prime ricordiamo il F. del Balletto di Nervi (1955). Tra le seconde, il F. dei Due Mondi di Spoleto e i f. d’Olanda, di Avignone, di Taormina Arte ecc. Tra i f. che si propongono di segnalare nuove opere coreografiche, il Jacob’s Pillow Dance F., fondato a Lee (Massachusetts) nel 1933, e il settore danza della Biennale di Venezia (istituito come settore autonomo nel 1998), che dal 2003 ha assunto la denominazione di F. internazionale di danza contemporanea; alla sua guida si sono alternati: C. Carlson (1999-2002), F. Flamand (2003), K. Armitage (2004), I. Ivo (dal 2005).

Musica

I f. musicali sono per lo più manifestazioni che anno dopo anno ospitano esecuzioni di indiscusso rilievo e della medesima tipologia (V. .). Ci sono poi f. che puntano soprattutto sulla eccellenza delle esecuzioni o sulla presentazione di giovani artisti o sulla istituzione di una gara fra i partecipanti. Si può dire anzi, a questo riguardo, che le più antiche manifestazioni del genere furono i f. corali in Gran Bretagna, cui partecipavano, come tuttora avviene, diversi complessi vocali in gara fra loro. L’incremento dei f. musicali ha portato alla creazione dell’ Associazione europea dei f. musicali (1952).

Teatro

I primi f. teatrali in Europa risalgono alla seconda metà del 19° sec., a cominciare dalle Mustervorstellungen organizzate nel 1854 a Monaco di Baviera da F. von Dingelstedt. In Francia il più antico f. teatrale fu quello delle Chorégies d’Orange (1869), inizialmente dedicato al solo repertorio classico (rappresentato nel locale teatro romano), e in Inghilterra quello shakespeariano di Stratford-on-Avon (1879). Importanti f. teatrali sono: in Germania, il F. della Ruhr (1945) e il F. di Berlino (1951), quest’ultimo non soltanto teatrale; in Francia, il F. di Avignone (1947), il F. di Arles (1953) e il F. di Parigi (1954), a carattere internazionale, denominato, dal 1957, Le Théâtre des Nations; in Italia, il F. internazionale del teatro sorto a Venezia nel 1948, ma che trae origine dalle manifestazioni teatrali che si tennero, dal 1934 al 1941, nell’ambito della Biennale d’arte; i f. del Teatro Povero di Monticchiello (1967) presso Siena, di Sant’Arcangelo dei Teatri d’Europa (1971) in Romagna, l’Inteatro di Polverigi (1978), il Teatro F. di Parma (1983) e il Micro Macro di Reggio nell’Emilia (1984).

© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Si veda anche – nella stessa fonte (il “Vocabolario” della Traccani) la parola “Controfestival”, neologismo registrato nel 2008 https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/festival-Festival/

controfestival

controfestival (contro-festival), s. m. inv. Festival alternativo; manifestazione musicale che si contrappone al festival per antonomasia, quello di San Remo. ◆ Amilcare [Rambaldi] ha organizzato per […] d’Italia. (Repubblica, 2 febbraio 1999, p. 38, Spettacolo) • Le vibrazioni che attraversano la città sono forti. Mantova Musica Festival è partito con la giusta tensione. […] Non è tanto un controfestival di Sanremo, a dispetto del nome del teatro

Altro neologismo intercettato da Treccani (sempre nel 2008) è “Festivalite”: https://www.treccani.it/vocabolario/festivalite_(Neologismi)/

festivalite

f. (iron.) Mal di festival, tendenza a organizzare festival con ogni pretesto. ◆ dati alla mano, le nostre facoltà scientifiche fanno registrare preoccupanti diminuzioni nel numero degli iscritti. Evidentemente la «festivalite», figlia della mania di volere spettacolarizzare tutto, paga poco anche perché si fa veicolo di una immagine della scienza che non corrisponde al vero. (Franco Gabici, Avvenire, 16 maggio 2007, p. 27) • Parlo delle anteprime per la stampa, più esclusive quelle del tardo pomeriggio alla sala Debussy e allargate a tutti nelle mattutine visioni dell’auditorium Lumière. Ogni volta è bene presentarsi mezz’ora prima dell’orario fissato per subito infilarsi nella folla nevrotica dei postulanti e all’apertura del varco farsi strada fra gli spintoni, le pestate di piedi, i litigi che scoppiano intorno. A tali manifestazioni di festivalite danno spesso un contributo di villania, perfino manesca, i controllori di tessere e inviti. (Tullio Kezich, Corriere della sera, 23 maggio 2008, p. 59, Spettacoli). Derivato dal s. m. inv. festival con l’aggiunta del suffisso -ite. Già attestato nella Repubblica del 25 settembre 1984, p. 27, Spettacoli (Tullio Kezich)

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“Festival”, secondo il Ministero della Cultura

Accantonando questa fonte, riteniamo sia opportuno riportare quel che risulta nella… “letteratura burocratica”, ovvero nel lessico utilizzato dallo stesso Ministero della Cultura, che definisce e circoscrive le iniziative che possono beneficiare del contributo dello Stato, secondo la vigente normativa ed i correlati decreti direttoriali (avvisi pubblici per l’accesso alle sovvenzioni ministeriali).
Attingiamo alle fonti pubbliche.
L’IsICult sta elaborando un testo comparativo tra le varie definizioni e tipologie, che verrà pubblicato non appena completato.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (DGS MIC)

Teatro

fonte: dalla “Relazione al Parlamento” sullo Spettacolo dal Vivo (Fnsv), edizione relativa all’anno 2023 (pubblicata l’11 novembre 2024)
“Relazione sull’utilizzazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo” (Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)
pagina 71

Festival. L’articolo 17 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell’ambito di un coerente progetto culturale, realizzata in uno spazio territoriale identificato e limitato;

fonte: dal Decreto n. 242 del 27/07/2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Art. 17. Festival

In vigore dal 07/12/2021
Modificato da: Decreto del 25/10/2021 Articolo 2

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita’ di spettacoli nell’ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo e’ subordinato ai seguenti requisiti:
a) sovvenzione di uno o piu’ enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all’ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita’ di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalita’, sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;
e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
f) prevalenza di compagnie italiane o dell’Unione europea.
3. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l’impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita’, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Musica

fonte: dalla “Relazione al Parlamento” sullo Spettacolo dal Vivo (Fnsv), edizione relativa all’anno 2023 (pubblicata l’11 novembre 2024)
“Relazione sull’utilizzazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo” (Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)
pagina 95

Festival. L’articolo 24 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede la concessione di un contributo a organismi che organizzino festival, di cui all’articolo 36 della legge n. 800 del 14 agosto 1967 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, di particolare rilievo nazionale e internazionale (articolo 24, comma 1, D.M. 27 luglio 2017), a organismi che organizzino festival di musica contemporanea e d’autore (articolo 24, comma 4-bis, D.M. 27 luglio 2017) e a organismi che organizzino festival di musica jazz (articolo 24, comma 4-ter, D.M. 27 luglio 2017).

fonte: dal Decreto n. 242 del 27/07/2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Art. 24. Festival

In vigore dal 07/12/2021
Modificato da: Decreto del 25/10/2021 Articolo 2
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo ai festival di cui all’articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualita’. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita’ di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell’ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo e’ subordinato ai seguenti requisiti:
a) sostegno di uno o piu’ enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all’ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita’ di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli;
e) prevalenza di esecutori di nazionalita’ italiana o di Paesi UE.
3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu’ del dieci per cento della attivita’ programmata e spettacoli teatrali per non piu’ del cinque per cento dell’attivita’ programmata.
4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio – all’inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo – possono essere valutate a parte nell’ambito di un ulteriore settore
4-bis. E’ concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica contemporanea e d’autore. Le attivita’ devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato. 4-ter. E’ concesso un contributo a organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica jazz. Le attivita’ devono essere di durata non superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato e limitato.

Danza

fonte: dalla “Relazione al Parlamento” sullo Spettacolo dal Vivo (Fnsv), edizione relativa all’anno 2023 (pubblicata l’11 novembre 2024)
“Relazione sull’utilizzazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo” (Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)
pagina 116

Festival e rassegne. L’articolo 29 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell’ambito di un coerente progetto culturale;

fonte: dal Decreto n. 242 del 27/07/2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Art. 29. Festival e rassegne
In vigore dal 17/10/2017
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita’ di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell’ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate.
2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, e’ subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all’ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate;
b) sostegno di uno o piu’ enti pubblici;
c) disponibilita’ di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.

Circo

fonte: dalla “Relazione al Parlamento” sullo Spettacolo dal Vivo (Fnsv), edizione relativa all’anno 2023 (pubblicata l’11 novembre 2024)
“Relazione sull’utilizzazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo” (Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)
pagina 136

Festival di circo. L’articolo 32 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede la concessione di un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell’ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati non competitivi;

fonte: dal Decreto n. 242 del 27/07/2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Art. 32. Festival di circo

In vigore dal 17/10/2017
Fermo restando quanto previsto nell’articolo 5 del presente decreto, e’ concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalita’ di chiara fama nazionale o internazionale nell’ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi.
2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo e’ subordinata alle seguenti condizioni:
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera.
3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo e’ subordinata alle seguenti condizioni:
a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni;
c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalita’ italiana e/o di Paesi UE.

Multidisciplinari

fonte: dalla “Relazione al Parlamento” sullo Spettacolo dal Vivo, edizione relativa all’anno 2023 (pubblicata l’11 novembre 2024) “Relazione sull’utilizzazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e sull’andamento complessivo dello spettacolo” (Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)
pagina 155

Festival multidisciplinari. L’articolo 40 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell’ambito di un coerente progetto culturale, e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato;

fonte: dal Decreto n. 242 del 27/07/2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Art. 40. Festival multidisciplinari

In vigore dal 17/10/2017
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 37 del presente decreto, e’ concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita’ di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell’ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a novanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato.
2. Il contributo, di cui al comma 1, e’ subordinato ai seguenti requisiti:
a) sovvenzione di uno o piu’ enti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati;
c) disponibilita’ di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita’ imposti all’articolo 37, del presente decreto, con un minimo di otto tra organismi di produzione o gruppi di artisti ospitati;
e) programmazione di almeno due spettacoli in prima nazionale.

 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO (DGCA MIC)

fonte: dall’Avviso Pubblico della Direzione Cinema e Audiovisivo (Dgca Mic) del 21 giugno 2024 “Bando per la concessione di contributi ad attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva – Anno 2024”: (“Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – articolo 27 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2024”)

Articolo 1, comma 3
Ai fini del presente bando, si intende per:
a) «festival cinematografico» o «festival audiovisivo»: una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;
b) «rassegna cinematografica» o «rassegna audiovisiva»: una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;

Articolo 3
Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità  

1. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVA;
d) attestare,in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale;
f) essere in regola con gli adempimenti relativi a eventuali contributi assegnati negli ultimi tre anni ai sensi della legge n. 220 del 2016
3. Le iniziative per le quali si richiede il contributo devono essere realizzate nel periodo fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
4. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta dall’AGID, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, di cui al DPCM 22 febbraio 2013;
c) completa di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata a partire dal 1 luglio 2024 ed entro il termine perentorio del 28 luglio 2024 ore 23,59. Ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta
5. Gli enti di cui all’articolo 10 del D.M. 31 luglio 2017, n. 341 e successive modificazioni, non possono presentare richiesta di contributo di cui al presente bando.
6 .Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo del contributo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla completa definizione di tutte le istanze relative a contributi concessi dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016.

Articolo 4
Modalità di presentazione dei progetti
1. La richiesta di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente bando e deve contenere:
a) una relazione che illustri la qualità e la rilevanza del progetto, che contenga gli elementi di valutazione specificati secondo i criteri e i sotto-criteri di cui alle Tabelle 1, 2, 4, 5 e 7 allegate al presente bando, ivi inclusi gli impegni in materia di sostenibilità ambientale;
b) un programma dettagliato e articolato delle attività da allegare alla domanda, riportando, in caso di festival o rassegne il calendario delle giornate di programmazione previste e delle relative proiezioni;
c) data di inizio e fine del progetto, da inserire all’interno dell’apposita scheda della domanda online;
d) il preventivo dei costi, con un elenco dettagliato dei costi complessivi dell’attività medesima,nonché il relativo piano finanziario da inserire nell’apposita scheda della domanda online;
e) il profilo breve e il curriculum del soggetto richiedente, in cui siano descritte le attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva di cui al presente bando, svolte negli ultimi tre anni (salvo prime istanze) allegando eventuali analisi e studi di impatto sul pubblico, sull’economia del territorio, sulle ricadute sociali e gli effetti educativi;
f) impegni in materia di sostenibilità ambientale di cui all’Allegato n. 3 del presente bando, secondo quanto indicato nelle tabelle 4 e 5 con riferimento al criterio 2.c).
g) scheda informativa relativa all’edizione precedente dell’iniziativa (in caso di festival, rassegne e premi) redatta secondo il modello dell’Allegato 2, che sarà disponibile in piattaforma;
h) a discrezione del richiedente, link ad un video, della durata massima di 5 minuti, nel quale, con riferimento alla relazione di cui alla lettera a), si descrivono gli elementi qualificanti dell’iniziativa dal punto di vista artistico, culturale, economico, finanziario e di coinvolgimento del pubblico.

 

 TABELLA 4 – Criteri di selezione e valutazione di festival, rassegne cinematografiche e audiovisive

 

Criterio

Punteggio max

1.  Rilevanza complessiva del progetto

a)      rilevanza culturale e visibilità nazionale ed internazionale dell’iniziativa, anche ai fini del rafforzamento della coesione e dell’identità culturale italiana (max 20)
b)     qualità e rilevanza della programmazione culturale e artistica, capacità di rinnovamento e di attrazione del pubblico, anche online, certificato da dati certi e dimostrabili (max 20)

 

 

 

40

2.  Impatto e Promozione

a)      valorizzazione del territorio, dei luoghi e degli spazi di fruizione e capacità di generare ricadute culturali sul territorio, educative e formative, turistiche e socioeconomiche (max 10)
b)     strategie  di  promozione  dell’evento,  trasparenza,  diffusione  e circolazione delle opere presentate, sostenibilità ambientale secondo le linee guida allegate al bando (max 15)

 

 

 

25

3. Team di progetto, partnership, solidità economica del progetto

a)      storicità dell’iniziativa, esperienza dello staff/team organizzativo di riferimento, autorevolezza della giuria o 
del comitato scientifico/artistico (max 10)
b)     collaborazione e coinvolgimento di enti pubblici e privati, incluso l’ottenimento di contributi da parte di Regioni, enti regionali ed enti locali, e/o di istituzioni di rilevanza nazionale e/o internazionale, gemellaggi (max 10)
c)      coerenza del piano finanziario e delle singole voci di costo del progetto, con particolare riferimento ai costi della direzione artistica, ospitalità e capacità di attrazione di investimenti (max 15)

 

 

 

 

 

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(elaborazioni in-progress, a cura di IsICult – Istituto italiano per l’Industria Culturale, progetto speciale Dgca Mic “Italia dei Festival”)
10 gennaio 2025.